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Il filosofo Nicola Spedalieri

Personaggi illustri di Bronte, insieme

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Nicola Spedalieri

« ...si faccia la numerazione de' diritti naturali, che convengono ad ogni uomo, come uomo, almeno dei principali, onde si vegga il patrimonio che ci preparò la provvida natura, e che portiamo indivisibilmente con noi, allorchè diventiamo abitatori del mondo»

Nicola Spedalieri  - ...Anche poeta - La diplomazia contro il filosofo - Il Quaresimale - Il testamento - La tomba a Roma - Il monumento eretto a Roma - Inaugurato di notte - Il bronzo controverso


Antologia da “De’ Diritti dell’Uomo”

(Nicola Spedalieri, Assisi 1791)

Numerazione de' Diritti naturali dell'uomo

(Libr. I, capo III)

§.1. Or che imparato abbiamo a conoscere che cosa è diritto, e quando è naturale, e quando positivo, esige il nostro interesse che si faccia la numerazione de' diritti naturali, che convengono ad ogni uomo, come uomo, almeno dei principali, onde si vegga il patrimonio che ci preparò la provvida natura, e che portiamo indivisibilmente con noi, allorchè diventiamo abitatori del mondo. Nè abbiamo a contentarci di una semplice descrizione: è nostro interesse, che si dimostrino con tutto il rigore dialettico, affinchè ognuno si persuada che non possono mettersi in dubbio.

§.2. Ed a qual principio di dimostrazione dobbiamo ricorrere, se non a quello, ch'è insieme fine di tutte le operazioni dell'uomo? E per quale altro riguardo lo abbiam fatto precedere? Giacchè il diritto è un poter fare, dove rinvenirne la sorgente, fuorchè in un attributo essenziale dell'uomo, che cada appunto sul fare?

§.3. Si è in tutti osservato un impeto, che ci trasporta necessariamente a procurarci la felicità. Il che posto per principio, ne siegue, per conseguenza immediata, e generale, che la natura ci dà diritto sopra tutto ciò che la ragione discuopre esser mezzo opportuno di conseguire quel fine. Eccovi, o uomini, in compendio tutti i vostri diritti naturali: eccovi l'ampiezza della vostra signoria: poniamoci a contemplarne le principali ricchezze.

§.4. Ogni uomo ha diritto di conservare il proprio individuo. Questo è il primo di tutti a manifestarsi al lume del rammentato principio. E nel vero, egli è della più grande evidenza come, senza il potere di conservare il proprio individuo, l'uomo sarebbe infelicissimo al solo pensare che non è in sua balìa di sostentar la sua vita, di far continuare sè stesso nell'esistenza sino al termine, al quale questa giungerebbe, se egli avesse facoltà di provvedervi.
Per ciò una tal facoltà, un tal potere è notoriamente conforme alla ragione: cioè a dire, questo è un vero diritto; e diritto naturale, perchè sequela legittima di un attributo essenziale dell'umana natura.

§.5. Ogni uomo ha diritto di perfezionare il proprio individuo. E questo è il secondo. Acciocchè niuno lo contrasti, facciamo attenzione che ciascuno ha un principio interno di perfettibilità, ad impulso del quale si sforza continuamente di migliorare il suo stato.
Non si creda però esser esso una cosa diversa dalla tendenza necessaria alla felicità. Imperciocchè essendo l'uomo capace di confrontare un bene con un altro; siccome realmente aspira al sommo, all' infinito, così, scoperto ch'egli ha un bene maggiore di quello, in che si era fermato, si annoia del minore, e si sforza di conseguire il maggiore. Similmente se egli scuopre nuovi beni che per lo avanti non gli erano noti, gli brama.
Ora se la ragione non gli accordasse il potere di acquistar beni sempre maggiori, e sempre nuovi, egli vivrebbe in continua violenza, ch'è uno stato opposto a quello di acquiescenza e di godimento, che forma la felicità.
Ma che vuol dire perfezionare sè stesso se non acquistar beni sempre maggiori, e sempre nuovi? Dunque dalla tendenza alla felicità scaturisce il potere conforme alla ragione di perfezionare sè stesso; cioè scaturisce il diritto di perfezionare sè stesso.

§.6. Questo secondo diritto si fa nascere ancora dal diritto della conservazione in questo modo. L’acquistar nuovi beni è un far esistere, un recare in atto quelle facoltà del proprio individuo, che stavano solamente in potenza. Ma l'uomo ha diritto di conservare, cioè di far esistere il proprio individuo: dunque ha pur diritto di acquistar nuovi beni, ossia di perfezionare il suo individuo.

§.7. Ogni uomo ha diritto di proprietà sovra tutto quello, che acquista. Questo è il terzo: dimostriamolo. Si dice proprio un bene, il quale talmente è mio, che non può nel tempo stesso esser di un altro; vale a dire, che io solo posso disporne; e che tutti gli altri non possono pretendervi.
Pongasi pertanto, che su di ciò che acquisto, io non abbia diritto di dire questo è mio: dunque non avrò il potere di conservare e di perfezionare me stesso, avendo altri il potere di tormi i mezzi che io mi aveva procurati a quell'effetto; il che ripugna alle verità stabilite: Ed ecco, che il diritto di proprietà sopra tutto ciò che si acquista è intimamente connesso co' diritti della conservazione, e della perfezione di sè stesso. [...]

§.21. Ogni uomo ha un diritto di libertà in fare tutto ciò che concerne i diritti della conserva­zione, e della perfezione di sè stesso, e della sua proprietà. E questo è il quarto. Qui s'intende per libertà una indipendenza dall'altrui volere. Ponete pertanto, che nel fare le dette cose sia conforme alla ragione, che io dipenda da un altro: allora sarà falso, che la ragione ne dia a me un vero potere, mentre poter fare, e dipender nel fare dall'altrui volon­tà sono due idee ripugnanti.
Ma si è dimostrato convenirmi per ragione un vero potere, o sia diritto sulle cose anzidette. Dunque co' poteri, cioè co’ diritti della conservazione, e della perfezione di sè stesso, e della sua proprietà va intimamente congiunto il diritto della libertà in fare tutto ciò che gli concerne.

§.22. Ogni uomo ha il diritto di libertà anche in pensare, o sia in giudicare circa ciò, di che si è parlato. Voglio dire, che il giudicare di tutto ciò che si riferisce alla mia conserva­zione, alla mia perfezione, alla mia proprietà, appartiene a me, non ad altri. E questo è il quinto diritto, il quale si dimostra per assurdo, come il precedente in tal modo.
Il detto giudizio appartenga, non a me, ma ad un altro: ne seguirà, che io dovrò dipendere dal giudizio di un altro nel fare, poichè se il giudizio altrui avesse a rimanere sterile, effettivamente io mi regolerei col mio. Ma io sono indipendente, libero nel fare. Dunque è d'uopo che lo sia ancora nel giudicare.

§.23. Mi giova dimostrarlo di nuovo direttamente. Chi può esser meglio informato de' propri bisogni, che chi gli sente? Chi conosce meglio le proprie inclinazioni, e le proprie circostanze, che chi si trova nel caso?

 

"DE' DIRITTI DELL'UOMO"
LIBRI VI

Ne' quali si dimostra, che la più sicura Custode
 de' medesimi nella Società Civile

E' LA RELIGIONE CRISTIANA;
E che però l'unico Progetto utile alle presenti circostanze è di far rifiorire essa Religione.
OPERA
DI NICOLA SPEDALIERI SICILIANO
DOTTORE, E GIA' PROFESSORE DI TEOLOGIA
Haud sciò, an pietate adversus Deos sublata,
societas etiam umani generis tollatur.
Cic. de Nat. Deor. lib. 2
IN ASSISI MDCCXCI
CON LICENZA DE' SUPERIORI

Nicola Spedalieri apre «De' diritti dell'uomo» con queste parole: «Se le altre Opere mie han dovuto presentarsi al Tribunale del Pub­blico sotto la protezione di qualche Mece­nate, que­sta, che ora esce alla luce, ne ha maggior bisogno di quelle; e ciò non tanto per la debo­lezza, e per le imperfezioni a tutte comuni, quanto perché alla terza Sorella è toccato in sorte un combattimento più duro, e più peri­coloso di quegli, ai quali si esposero già le Compagne.» [...]
Chiude l'opera scrivendo: «Ho soddisfatto al mio cuore; ho obbedito alla vo­ce della mia coscienza: ho detto la verità, quale l'ho cono­sciuta nella solitudine in che vivo a me stes­so. Ho renduto a Dio, quel che è di Dio; al po­polo, quel che è del popolo; ed ai principi, quel che è dei principi».

Il libro 1° de "I diritti dell'uomo" (completo del­l’in­dice integrale e di un’appendice che tratta della “Dottrina di san Tommaso sulla sovra­ni­tà”) è stato recen­temente pubblicato da Attilio Pisanò in "Aspet­ti del pensiero giusfi­losofico di Nicola Spe­dalieri" (serie "Studi giu­ridici" del­l'Università degli Studi di Lecce, pagine XII 332, Giuffrè Editore, 1ª edizione 2006).

 

 

Vi offriamo l'edizione integrale del Libro I° "De' Diritti dell'Uomo e della Società Civile" (il volume comprende i 20 capitoli del Libro I e l'Ap­pendice "La dottrina di S. Tommaso sulla Sovranità")

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Corre meritamente in proverbio, che ne sa più il pazzo in casa sua, che il savio in casa altrui. Per la qualcosa, poichè il giudizio di ciò che conviene, o disconviene ad uno, dipende naturalmente dalle indicate cognizioni, naturalmente spetta a colui, ch'è in grado di averle meglio che ogni altro, cioè a colui stesso che deve fare. Direte, che ciascuno può in causa propria ingannarsi. Ed io rispondo, che un altro, e può ingannarsi, e può voler ingannare.

§.24. Diamone una terza prova sensibile. La natura ha dato a ciascuno il suo gusto, il suo udito, il suo odorato. Può alcuno a giusto titolo pretendere, che gli altri piglino per regola delle sensazioni loro il suo odorato, il suo udito, il suo gusto? Similmente giacchè la natura ha data il ciascuno la sua ragione, vuole ch'egli giudichi da sè stesso di tutto ciò che riguarda lui non che si sottometta al giudicio di un altro.

§.25. Ogni uomo ha il diritto di usar la forza, quante volte essa è necessaria alla difesa, o alla reintegrazione de' cinque diritti enunciati. E questo è il sesto. In effetto, chi ha diritto ad un fine, lo ha pure ai mezzi, senza i quali non può conseguirlo. Ma ognuno ha diritto di custodire, o di ristabilire i divisati cinque diritti, come quelli, i quali sono inalienabili, imprescrittibili, sempre vivi, sempre derivanti dall'umana natura. Onde, allorchè non può difenderli, o reintegrarli, se non con la forza, ha diritto di adoperare la forza.

§.26. Ho specificato a bello studio la condizione della necessità nell'uso della forza, perocchè oltre questo mezzo la natura somministra quello della persuasione. Nel che è da osservarsi la regola, che, qualora può l'intento ottenersi per la pacifica via della persuasione, non è permesso dar di piglio alla forza. La ragione è amica dell'ordine e tra' mezzi atti ad un fine sempre è cert’ordine naturale, in cui uno è più prossimo e l'altro più lontano dal fine.

In esso la forza occupa l'ultimo luogo; e però allora solamente è lecita quand'ogni altro mezzo non giova. Prima debbono tentarsi i mezzi propri dell'uomo, e non usare il mezzo che abbiamo comune co' bruti, se non in caso di estremo bisogno. Allora soltanto è approvato dalla ragione, e passa in diritto.

§.27. E nell'usar la forza non ci è permesso di fare a’ nostri simili più male di quel che basta alla custodia, o al ristabilimento de' nostri diritti. L'eccesso, siccome non necessario, così non è mezzo, e conseguentemente non è conforme alla ragione, e quindi è fuor di diritto.

§.28. Parimente l'odio, e lo spirito della vendetta, consistente nel voler rendere male per male, e nel compiacersene, sono vietati dalla ragione, non entrando nell'ordine de' mezzi atti a difendere, o a riparare i nostri diritti.

§.29. Ora ogni diritto, che può farsi valere con la forza; o, in altri termini, ogni diritto, che associa il diritto della forza, si denomina da' pubblicisti diritto perfetto. Quindi è, che i cinque diritti dimostrati sono perfetti. Parleremo adesso di un'altro diritto, ch'è pur naturale e di somma importanza, ma imperfetto, come quello, che, fuori di un solo caso, non ammette il diritto della forza.

§.30. Fra tutte le cose atte naturalménte a conservare ed a perfezionare il proprio individuo, occupa senza fallo il primo posto l'uomo medesimo, il quale tanta utilità può all'uomo arrecare, che suoi dirsi con enfasi Homo homini Deus.
Ciò nasce dal sentire egli in sè stesso i bisogni che sentono gli altri; e dall'avere la stessa intelligenza, la stessa loquela e la stessa forza luogomotiva. E noi, ben conoscendo l'importanza di queste doti, nelle nostre urgenze ricorriamo agli uomini, più per istinto, che per riflessione. Ciò premesso:

§.§31. Ogni uomo, in tutto ciò che concerne i rammentati suoi diritti, ha diritto di essere aiutato dagli altri uomini. Questa verità consolante si fa palese dal diritto che ha ciascuno a tutto ciò ch'è mezzo acconcio a conservarlo ed a perfezionarlo, e dal riflettere, che gli uomini sono mezzi a ciò opportuni, e più che ogni altra cosa.

§.32. Ma questo diritto esser sempre imperfetto, tranne il caso di un'estrema necessità, non è a mettessi in dubbio. Imperciocchè si è stabilito fra' diritti dell'uomo, che il giudizio di ciò che convien fare, o non fare nelle date circostanze relativamente al proprio individuo, appartiene a quel tale che dee fare, o non fare, e non ad altri.
Or quando l'uomo bisognoso di soccorso potesse astringer quello, da cui brama di esser sovvenuto, lo spoglierebbe del diritto di giudicare, se gli convenga aiutarlo, attesa la cura che a lui sovrasta della conservazione, e della perfezione del suo proprio individuo. Dunque non è a quello permesso dalla ragione l'uso della forza: il che fa, che il suo diritto rimanga imperfetto.

§.33. Il caso poi dell'estrema necessità è allorquando uno è fisicamente inabilitato a sussistere da sè medesimo. Allora l'altrui sovvenzione diventa mezzo assolutamente necessario alla conservazione di lui, e perciò il suo diritto passa ad esser perfetto. È bensì limitato, primo, alla pura sussistenza; secondo, al tempo, sino al quale dura la vera impossibilità di conservarsi da sè stesso; terzo, alla condizione, che l'impossibilità non sia colpevolmente voluta da chi la soffre, e quarto, tal diritto cade sopra il superfluo, non mai sul necessario degli altri.

§.34. Ecco la dote della natura nostra madre; ecco il deposito che dobbiamo custodire nella Società Civile. Questi diritti sono gli strumenti della nostra felicità; e n'è mallevadrice la Ragione: essi intanto ci competono, in quanto il fine naturale di tutte le nostre operazioni è quello di renderci felici; e che ci competano, ce lo assicura la Ragione, giudice del vero e del falso. Io ho consultato il suo oracolo, e quel che vi presento in questo scritto è la sua risposta. Ringraziatela: ha parlato per voi; e non parla mai senza farsi rispettare.


La sovranità del popolo

(Libro I, capo XV)

Elezione della forma di Governo

§.1. Il dimandare che forma ha un Governo è lo stesso che domandare in che differisce un Governo da un altro. Il Governo poi altro non è che l'esercizio della sovranità. Quindi tante forme di Governo risultano quanti sono i modi diversi di ordinare l'esercizio della Sovranità.
§.2. Può conferirsi ad un uomo solo.
Questi prende il nome di Re o di Monarca e la forma di Governo è Monarchica. Può affidarsi ad un Collegio di più persone, le quali compongano corpo. Questa è forma di Repubblica, che si distingue in Aristocrazia ed in Democrazia: la prima delle quali denota un Collegio di Ottimati, cioè di Nobili, e la seconda un Collegio di persone scelte fra le classi popolari.

§.3. Può la sovranità dividersi nelle sue principali funzioni, e farsi separatamente esercitare una porzione dal Capo del Governo e un'altra dal Collegio degli Ottimati o da quello delle persone popolari ovvero da tutti due con una nuova divisione. Cosi avrassì un Governo misto.

§.4. Di più, la sovranità può conferirsi tutta dal popolo e può questo ritenerne una porzione per sè. Può, per esempio, riserbare a sè la facoltà di fare e di rinnovare le leggi fondamentali; quello d'imporre nuovi tributi, la scelta di certi magistrati. Si reputa da taluni saggia politica il tener sempre divise le tre principali facoltà la legislativa, la giudiciaria e la esecutiva, ma è cosa assai difficile.

§.5. Possono idearsi altre divisioni o suddivisioni, le quali in fondo altro non sono che tanti modi diversi di recare ad effetto il Contratto Sociale. E quindi apparisce che cosa debba intendersi per Costituzione Nazionale.

Altre due opere dello Spedalieri con­ser­vate nel "fondo antico" della biblio­teca del Real collegio Capizzi. Trattasi della «Confutazione dell'esame del Cristia­nesimo fatta dal signor Eduardo Gibbon» (Roma Salvioni stampator va­ticano, 1784) e dell«Analisi dell’Esame critico del signor Nicola Frèret sulle prove del cristia­nesimo» (Roma, Mi­chel'Angelo Barbiellini, stampatore e libraro alla Minerva, 1778)

Medaglia di Tommaso Mercandetti de­dicata a Nicola Spedalieri (coniata dal Vaticano nel 1809). Fa parte di una serie di medaglie dedicata ai grandi italiani del XVIII secolo.
Sul fronte raffigura lo Spedalieri, così com'è ripro­dotto nell'opera "De' diritti dell'uomo"; nel rovescio è scolpita la Sapienza che tiene in mano i Vangeli e di sotto le opere del filosofo con la scritta "Heic veritas, hic sapientia"

Settembre 1903, il busto dello Spe­da­lieri colloca­to nella sala della Biblioteca Vittorio Emanuele in Roma

La casa (come era nel 1909) di via An­nunziata 26 dove è nato il filosofo. La lapide, ancor oggi presente, vi è stata murata nel 1878

§.6. Per Despotismo o Tirannia vuolsi esprimere un Governo, in cui una persona sola esercita tutta la Sovranità, non a norma del contratto sociale ossia della stessa natura, ma a suo libero arbitrio, di sorta che la volontà sua faccia le veci dì ragione. E per Oligarchia il governo di pochi Despoti o Tiranni, sieno Nobili o sieno Plebei.

§.7. Per Anarchia poi s'intende uno stato, in che resti sospeso ogni esercizio di Sovranità ed è allorquando ognuno fa quel che gli pare. Sicchè questa non è forma, ma privazione di governo.

§.8. Alcuni si sono applicati ad esaminare quale sia la miglior forma di Governo. Ma compara­zioni di tal natura non sono da farsi in astratto. Il Governo si assomiglia all'abito che portiamo. Quanto sarebbe insulso il domandare qual è il miglior abito del mondo?
L'abito è fatto per la persona, aggiungendovi i riguardi del tempo e del luogo. Onde quello è il miglior vestito, che sta meglio alla tal persona, nel tal tempo e nel tal luogo: non dee dirsi altrimenti del Governo. Fa mestieri determinare il genio della Nazione, la qualità del suo territorio, la maggiore o minore popolazione, il commercio, i rapporti co’ confinanti ed altrettali circostanze. Allora, non è difficile il decidere qual forma meglio le quadri. [...]

§.9. Premesse queste spiegazioni, è ad investigare a chi appartiene per legge di natura il diritto di scegliere la forma del Governo per la tal Società Civile.

§.10. Tutto quel, che prescrive la legge naturale, quale conseguenza necessaria della tendenza dell'uomo alla felicità, è compreso nel Contratto Sociale. Ma il Contratto Sociale, siccome stabilisce la Sovranità, così non somministra alcun principio onde dedurre essere gli uomini tenuti di darle piuttosto una forma che un'altra.
Dunque, per legge naturale, siccome gli uomini sono obbligati di costituirsi sotto un Principato, così rimangono in piena libertà di scegliere la forma di Governo. Or questo è un dire, in termini equivalenti, che il diritto di scegliere la forma del Governo appartiene a quel popolo, che costituisce la tal Società Civile, perchè un uomo o un popolo estraneo, essendo in istato di uguaglianza naturale con quelle, non può esercitare su di esso alcun diritto. [...]

§.12. Ha diritto un popolo di scegliere l'Anarchia? No. Per legge di natura l'uomo dee vivere in Società Civile; e Società Civile non può darsi senza Principato. Dunque un Popolo non ha diritto di vivere senza Principato, cioè in istato di Anarchia. [...]

§.15. Il Despotismo e l'Oligarchia son forme di governi spurie, illegittime, contrarie alla natura e per conseguenza invalide, insussistenti, nulle. Semplicissima e chiarissima n'è la prova. Il Despota non rappresenta la Mente, la Volontà e la Forza del Popolo, ma opera con la Mente, con la Volontà e con la Forza propria.
Ma la vera Sovranità non può essere se non l'espressione della Mente, della Volontà e della Forza del popolo. Onde il Despotismo e, per la stessa ragione la Oligarchia sono forme di governo spurie, illegittime, contrarie alla natura e, per conseguenza, invalide, insussistenti, nulle. Rimontiamo alla sorgente de’ diritti e delle obbligazioni naturali. Non si è dimostrato che tutti gli uomini hanno gli stessi diritti e le stesse obbligazioni? Ora se il Despotismo e la Oligarchia non fossero contrarj alla natura, per natura alcuni uomini avrebbero più diritti, e meno obbligazioni, che gli altri. [...]

§.17. … Allorchè il Governo prende a conculcare i diritti naturali, gli schiavi si ricordano di essere uomini e tagliano a pezzi tutti i tiranni: i Serragli di Costantinopoli rappresentano spesso di tali tragedie.


L'elezione del Principe

Libro I, capo XVI)

§.1. A chi spetterà la elezione del Principe? Non mi pare, che questo possa essere soggetto di disputa. Se il diritto di determinare la forma del Governo è del Popolo molto più quello di scegliere la persona o il Collegio, in cui dee risiedere il Principato. Si comprende seguire dalla natura che gli uomini debbano far Società e per conseguenza mettersi sotto l'ombra del Principato; ma non ne siegue in verun conto che lo scettro debba godersi piuttosto da questo che da quell'individuo della società. Sicchè uopo è che rimanga in pieno arbitrio del Popolo.
Altronde si è veduto che le tre facoltà di giudicare, di decretare e di eseguire, le quali costituiscono il Principato, sono quelle stesse degl’individui depositate in comune. Or quel ch'è mio da chi deve amministrarsi se non da chi voglio io? Io stesso non posso amministrarlo: son obbligato a servirmi di un altro. Tutto ciò è vero: ma non ne siegue che io sia pure obbligato a servirmi di una determinata persona.

§.2. Così la scelta del Principe non entra nel Contratto Sociale, la cui virtù si esaurisce nella creazione del principato. Questo è un altro contratto, che si fa tra ‘l Popolo e la persona cui si offre il Principato; ed è un contratto ordinario, noto sotto il titolo damus, us facias. Noi, dice il Popolo, ti eleggiamo nostro Principe acciocchè tu ci faccia godere il bene, per lo quale ci siamo posti in Società Civile. Quando l'eletto fa questa promessa, ed accetta la offerta, è consumato il contratto.

§.3. Si può scegliere una stirpe, ed investirla del Principato con una regola di successione, includendovi, o escludendovi le femmine; e questi sono Regni, o Governi successivi, ne’ quali non è necessario che si rinnovi il contratto, ogni qual volta si riempie il trono vacante. E non di meno tutte le Nazioni esigono per maggior cautela sempre un nuovo giuramento da chi succede allo scettro. Il Regno, o Governo elettivo poi è quello, in cui alla morte del Principe il Popolo resta in piena libertà di eleggerne un altro a suo piacimento.

§.4. Il Popolo è padrone di conferire più o meno ampia la Svranità, e d'inserir nel contratto altri patti, ed altre condizioni, che giudica opportune al suo interesse, purchè non sieno contrarie alla ragione ed all'essenza della Sovranità. Ciò è manifesto dall'anzidetto. [...]


(Il diritto del popolo di abbattere la tirannia)

(Libr. I, cap XVI)

[...]

§.8. Poste in chiaro queste importanti verità; la connessione della materia ci porta naturalmente ad esaminare le seguenti questioni. Il Popolo ha facoltà di disfare il Principato? Prima questione. Ha facoltà di cangiar la forma del Governo? Seconda questione. Ha facoltà di togliere il Principato alla persona o al Collegio che ne aveva rivestito? Terza questione. Chi ha ben comprese le dottrine sopra stabilite, può deciderle tutte e tre da sè stesso; io servirò di appoggio ai semplici.

§.9. Alla prima questione si deve rispondere negativamente. Lo stato, a cui è destinato l'uomo dalla natura, è la Società Civile: ciò fu dimostrato; e vuol dire, che l'uomo non può rinunziare, generalmente parlando, alla Società Civile senza opporsi alla sua propria natura. È parte essenziale della costituzione sociale il Principato. Fu provato anche questo. La conseguenza che ne siegue è così chiara che la lascerò tirare dal Lettore. E se egli rammenterà, come fu sopra chiarito, che lo stato di Anarchia è contrario alla natura, da questo stesso si convincerà che il Popolo non ha di ritto di disfare il Principato. E si ricordi ancora essersi detto che questa è una questione insulsa, perchè, essendo l'Anarchia uno stato peggiore di quel che sarebbe lo stato di pura natura, gli uomini sarebbero costretti di riedificar con fretta il demolito edificio.

§.10. La seconda questione vuolsi risolvere affermativamente. Chi ha diritto di scegliere a suo arbitrio, purchè non leda i diritti acquistati da qualcuno, ha pur diritto di cangiare a suo arbitrio la scelta: questo è sempre lo stesso diritto di scegliere, che si esercita in tempi, e circa oggetti diversi. Solo può farlo tacere un diritto acquistato da qualcuno in virtù di un patto, perchè è assioma manifestissimo di legge naturale che si deve stare a' patti.
Laonde il Popolo non ha facoltà di mutar la forma del Governo, vivente quella persona, o durante quella stirpe, cui conferì già per patto il Principato, se il contratto non si sia sciolto da sè stesso.

§.11. La terza questione acciocché si decida rettamente dee suddividersi. Il Popolo può torre ad uno il Principato a suo beneplacito, cioè quando gli pare, per motivi leggieri, senza motivi? Ecco la prima parte, alla quale deesi rispondere di no, per la ragione allegata al paragrafo precedente. Ivi si è detto esser legge di natura, che si stia a patti; il che significa, che i patti, che si fanno, inducono vera obbligatione di lasciar godere il suo diritto a chi l'ha acquistato in forza di un patto.
Da ciò siegue invittamente, che il Popolo non ha facoltà di spogliare uno del Principato a suo beneplacito, quando gli pare, senza motivi o per motivi leggeri, incapaci, cioè, di annullare il patto.

§.12. Per altro, se il Popolo si spiegasse di voler conferire il Principato a beneplacito, o ad un tempo determinato; e l'accettante consentisse di riceverlo in quel modo, certissimamente spirato il termine, ovvero quando piacesse al Popolo, esso avrebbe facoltà di rivestirne un altro, perchè ne’ detti due casi non violerebbe il suo patto. E ne' detti due casi il Principe sarebbe un semplice delegato, un mero Luogotenente del Popolo, non già un vero Proprietario.

§.13. Ordinariamente però la Sovranità si conferisce a vita, e per lo più si fa passare da uno in altro della medesima stirpe. Ed allora chi ha il Principato lo gode in qualità di vero Proprietario. In questa ipotesi la seconda parte della questione è se il Popolo ha diritto di levare ad uno il Principato, allorchè egli viola le condizioni essenziali del contratto fatto tra lui, ed il Popolo? A questo si deve risponder di si, e ne dò la prova.

§.14. Se il contratto nel caso citato si scioglie da sè medesimo, il Popolo rimane libero dalla contratta obbligazione.
Ma che il contratto si sciolga da sè medesimo, allorchè se ne violano le condizioni essenziali, è più chiaro della luce del giorno.
Tutti i contratti, che si denominano do ut des: do ut facies: facio ut des: facio ut facias, sono d'intrinseca lor natura ipotetici; cioè vagliono sotto la condizione, che si esprime. Do ut facies, vuol dire che io ti do questo, perchè tu dal canto tuo facci questo.
Siccome adunque valgono, fino a tanto che si osserva la condizione, sulla quale sono essenzialmente fondati; cosi, allorchè viene a mancare l'adempimento di essa condizione, restano annullati da loro stessi.

§.15. Notiamo di passaggio, che il giuramento corrobora la obbligazione, che si contrae, in quanto vi si fa intervenire la Divinità; ma che in nulla altera la qualità intrinseca del contratto; che condizionale essendo il contratto, condizionale pure è il giuramento, che vi si aggiunge; e che perciò quante volte si scioglie da sè stesso il contratto da sè stesso ancora resta sciolto il giuramento talchè non si ha bisogno di un'Autorità che sciolga un nodo, il quale più non esiste.

§.16. Ma, tornando al contratto, quale n'è la condizione essenziale? È che il Principe custodisca i diritti naturali di ciascuno, e diriga tutte le operazioni del Principato alla felicità de’ sudditi.

Real Collegio Capizzi, atrio (Direzione)

Un busto del filosofo bron­tese è esposto nel­l'atrio che immette nell'antica Di­rezione del Real Collegio Capizzi (una sua copia trovasi an­che nel "Cir­co­lo di Cultura E. Cimbali").

La scul­tura, del 1886, è dello scultore abbruz­ze­se Biagio Salva­tore. Sulla targa posta in al­to, dedicata al filosofo, è scol­pita la seguen­te dicitura:

«A Nicola Spedalieri / filosofo e teologo / il cui pensiero si levo' / per affermare il fondamento naturale / dei diritti dell'uomo / proclamati dall'Illuminismo. / Assertore della sovranità popolare, / sola legittimazione del potere dei governi. / Bronte, sua patria, / celebrandolo con orgogliosa fierezza / affida il culto del suo insegnamento / ai giovani / perchè sappiano rendersi degni dei valori della democrazia. / Bronte 1740 - 1990»
 

Nicola Spedalieri, busto in gesso di M. La SpinaUn altro busto in gesso del filo­sofo opera di Mi­chele La Spina (Aci­reale 1849 - Roma nel 1943).
L'opera,  apparte­nen­te al­la Galleria Nazio­nale d’Ar­te Mo­der­na, fu pre­sentata nel 1895 al Concorso per l'ere­zione di una Statua  del filosofo Nicola Speda­lieri a Roma, vinto da M. Rutelli.

Lo scultore La Spina nel 1883 realizzò anche il busto in marmo del Ven. Ignazio Capizzi,Nicola Spedalieri posto nell'atrio del Collegio del R. C. Capizzi.

A destra, un'altra immagine del filosofo (G. Patania del. - C. Biondi inc.) tratta da un altra edizione del suo libro De' Diritti dell'Uomo in Napoli presso Nicola Gervasi al Gigante.

Questa condizione non ha d'uopo di esprimersi: essa è la base del con­tratto; essa la fonte della obbligazione indossatasi dal Popolo; essa la ragione sufficiente delle promesse da lui fatte al Principe.
Se chi riceve la Sovranità si spiegasse nell'atto dell'investitura di non volerne usare a quel fine, anzi di volerla impiegare al contrario, troverebbe uno disposto a ratificare il contratto?
Or dunque, quando mai avvenisse, che un Principe prendesse a distrug­gere i diritti naturali di ognuno, a sostituire il capriccio alle leggi, e ad immergere nella miseria i poveri sudditi, il contratto resterebbe sciolto da sè.

§.17. Oltre la detta condizione, alla quale niuno uomo può rinunziare, cia­scun Popolo, come dicemmo, è padrone d'inserir nel contratto qual­si­voglia altro patto, che crede opportuno al suo ben essere.
Ed in pratica ogni Nazione, dopo lunga esperienza del paese, che abita, del commercio, che fa, delle inclinazioni, che manifestano gl'individui, fissa certi punti economici e politici, e giudica suo interesse che si osservino in perpetuo, e che sieno superiori a qualunque attentato.
Le condizioni di questa specie non possono intendersi comprese taci­ta­mente nel contratto, come quella: non essendo essenziali al medesimo fa d'uopo che si propongano e si accettino in termini espressi. [...]

§.18. Contro questo argomento io non vedo nulla che possa intorbidarne la luce. Si dirà, un tal contratto non essere condizionato?
Tutti sono di lor natura condizionati que' contratti, ne' quali si promette qualche cosa dall'una parte e dall'altra.
Io vi dò affinchè facciate, è una espressione, ch'equivale a quest'altra: io vi dò se volete fare. Se io dal canto mio vi prometto ubbidienza, ciò è a condizione, che usiate del comando a mio vantaggio.
Non potendo mettersi in dubbio esser condizionato il contratto, si vorrà sostenere, che ciò non ostante sia indissolubile?
Ma bisogna riflettere, che un contratto di sua natura condizionato significa un contratto, che di sua natura non tiene, quando non si verifica la condizione; di sorte che l'accordare, che il contratto, del quale si parla, è condizionato, ed il pretendere, che sia indissolubile, è una manifesta contraddizione.

§.19. Ritorniamo un momento sopra gli stabiliti principi. Che cosa è la Sovranità? L'espressione della mente, della volontà, e della forza comune; cioè le porzioni de' diritti di ogn'individuo poste in comune.
Ma questi diritti non sono intimamente inerenti alla natura di ognuno?
Ma l'unico fine, che gli obbliga di farli amministrare in comune, non è per ottenere i beni della Società, che senza di ciò ottener non si potrebbero? A quel fine sostituite il contrario: fate che tutta questa manopera non serva, se non ad infelicitarne gli autori, eludendone le speranze; e vedre­te, che la manopera si disfà da sè stessa; che il popolo giustissimamente può ripigliarsi il suo, ciò che si amministrava in suo nome, ed unicamente per la felicità sua, ed investirne un altro con auspici migliori.

§.20. Ma noi, che non iscrivendo per adulare i Principi, neppure intendiamo di esporre la Dignità loro alla popolare licenza, siccome abbiamo consul­tata la pura ragione nello stabilire il diritto, così non taceremo gli angusti limiti, ne' quali la stessa ragione lo ristringe.
E prima di ogni altra cosa, vuol la ragione che si attenda la quantità del male proveniente al Popolo dal Principe; perocchè non ogni legger male, non ogni mancanza, non ogn’infrazione de' patti contenuti nel contratto è sufficiente a scioglierlo: quelle sole, che ne attaccano e ne distruggono la sostanza, hanno forza di annullarlo.

§.21. Per secondo, non dee ciò decidersi con prove dubbie, con fatti equivoci, con operazioni passeggere; ma è d'uopo che sia evidente, notorio, innegabile; e ch'egli mostri una volontà ostinata.

§.22. Per terzo, che il contratto siasi sciolto già da sè stesso, si dee legal­mente dichiarare.
Prima della quale dichiarazione a niuno è permesso di sottrarsi dall'ubbi­dienza del Principe. E il diritto di far tale dichiarazione non appartiene a verun privato, nè alla unione di alcuni, nè anco alla moltitudine.

Questo è diritto di tutto il corpo, ed è quella porzione di Sovranità che, essendo di natura incomunicabile, rimane perpetuamente inerente nel corpo.
Imperciocchè niuno oserà dire che un privato o alcuni uniti di sentimento costituiscano tutto il corpo. Neppure può accordarsi tale pretensione alla moltitudine, perchè questo nome non denota, se non molti individui; ma senza vincolo di unione.
Bisogna che la moltitudine faccia vero corpo, cioè che consentano tutti i Magistrati, tutti gli Ordini de’ Cittadini, le persone illuminate, probe, e non soggette all'impeto del momento.
Non è però necessario, che concorrano i voti di tutti gl'individui, talchè, mancandone uno solo, o pochi, abbia l'atto a riputarsi nullo: in cose di pratica non si ricerca, se non un tutto morale.
Del resto, ogni colta Nazione nella Costituzione fondamentale, che dà a sè stessa, e che inserisce nel contratto che fa con la persona che vuole innalzare al Principato, e che questa giura di mantenere, sempre, forma un corpo o sia un Collegio, per cosi dire, immortale, che rappresenti permanentemente tutti gl'individui.
Laonde basta che la dichiarazione si faccia da questo corpo, per esser legale.
Il primo passo, che dà il Despotismo, è il togliere davanti agli occhi del Popolò il corpo rappresentante la Nazione: ne prende il pretesto da qualche abuso ch'esagera, e cuopre le vere sue mire con lo specioso orpello di assicurare in miglior guisa il bene generale degli amatissimi sudditi, organizzando un altro corpo decorato di vanissimi titoli in modo, che dipenda in tutto dal trono.

Ma siccome la forza non può nulla sul diritto, capace d'introdurvi il minimo cangiamento, così il vero organo della Nazione sussiste sempre, sempre vive; e subito che può adunarsi, e deliberare, la dichiarazione, che fa, è dichiarazione della Nazione.

§.23. Per quarto, non può venirsi a tale dichiarazione, se non da poi che siensi sperimentati inutili tutti i mezzi della persuasione. Se nelle private querele la prudenza osserva cert'ordine di mezzi e non procede all'estremo, se non astretta da vera necessità, quanto maggior cautela usar si dee nel dare un passo, che sarà l'annunzio di una terribile rivoluzione, e che può, avvegnachè giusto, precipitar la Nazione in mali peggiori di quelli, da' quali volea liberarsi?
Può essere che il Principe erri di buona fede, e che immerga lo Stato nella miseria, credendo di renderlo più felice. Può essere che sia ingannato da qualche Cortigiano, il quale abbia acquistato ascendente sul di lui spirito. Allora col far giungere al trono la voce della verità, e con rimuovere l'instigatore, si ottiene sicuramente l’intento, come appunto una infinità di fatti antichi, e moderni lo prova.
Se poi il disordine è nella volontà del Governante, depravata, ed indurita per qualche forte passione, non mancano mezzi valevoli a svolgerla. Il non resistere, il tacere, l'umiliarsi, e l'abbandonarsi alla clemenza, dove si avrebbe diritto di esiger giustizia, suol giovare con Principi di cuor buono: questi sono disposti a rientrare sul diritto sentiero, purchè si creda, che vi tornin da loro. Si ricorre pur con profitto a’ buoni uffici, ed ancora alle minacce di altri Principi.
Quando poi sia tutto vano, e si vegga una volontà inflessibilmente ostinata nell'odio degli uomini, un genio invincibilmente malefico, un Tiberio, un Nerone, un Domiziano, sarà la stessa necessità, che detterà la dichiarazione dello scioglimento del contratto, dopo la quale, il Tiranno è legalmente decaduto dalla Sovranità, e questa rientra nella sua sorgente, ch'è il Popolo, il quale può conferirla a chi giudica meglio, e può altresì cangiare la forma del Governo come più espediente gli sembra.


(Il diritto del popolo di uccidere il tiranno)

(Libr. I, cap XVI)

§.24. Che farà il soggetto spogliato del Principato? Vorrà mantenervisi con la forza? Alla forza la Nazione ha diritto di opporre la forza; e però essa intraprende una guerra giusta. Ed in guerra giusta può lecitamente farsi al nemico l'estremo de' mali quando un mal minore alla propria sicurezza non basta.

§.25. È celebre una massima conceputa in questi termini generali: Licet occidere regem tyrannum, la quale da molti è altamente commendata, ed altamente detestata da molti. A senso mio hanno torto, ed hanno ragione gli uni, e gli altri, poichè quella proposizione troppo vaga, ed indeterminata, se si dividerà in due, si troverà, che l'una è vera, e retta, e l'altra falsa, ed iniqua.

§.26. È lecito a chiunque di uccidere un Principe, ch'egli per suo privato giudizio stima tiranno, tale cioè, che abbia violate le condizioni essenziali del contratto; ed egli stima quello essere il caso, in cui si rende necessario rimedio l'ucciderlo?
In questi termini la proposizione è esecrabile, come quella, che contiene tante ingiustizie, quante parole. È nullo il giudizio di un privato nel decidere circa la infrazione del contratto, e nullo nel decidere del caso, in che sia necessario il rimedio della morte. Il perchè un temerario, che faccia questi due giudizj, oltre il delitto di maestà, che commette contro il Principato, il quale a suo dispetto è vigente nella persona, in cui risiede, è reo di maestà contro la Nazione, arrogandosi egli solo due supremi diritti che appartengono a questa. Scellerata per conseguenza è l'azione dell'uccidere, e la scelleratezza giunge al colmo qualora vi sia accompagnato il tradimento.

§.27. Ho ristretta questa dottrina in termini molto rigorosi, e ciò non ostante la giudico falsa ed iniqua. Vi ha di quelli però, i quali la difendono in termini più ampli. Opinano costoro, che non debba attendersi la detta condizione, cioè che la morte sia rimedio assolutamente necessario, persuasi che un tiranno abbia perduto il diritto di vivere unicamente perchè tiranno, come un assassino perchè assassino.
Sopra questi principj si appoggiava l'eroismo sanguinario de' Pagani, con gli scritti de' quali esso è passato in alcuni de' moderni fanatici. Ma, se è detestabile con tutte quelle restrizioni, lo è molto più, togliendone la principale, che forma la base di tutti i diritti della guerra. E noi siamo debitori al Concilio di Costanza, che dichiarò eretica tal dottrina, difesa a bello studio da Giovanni il Piccolo per giustificare il più odioso assassinamento.

§.28. L'altra proposizione si esprime così: È lecito al Corpo della Nazione dichiarar decaduto un Principe diventato tiranno, cioè che non vuol desistere dall'aperta violazione delle condizioni essenziali del contratto, e di ucciderlo, qualora essa non abbia altro mezzo di provvedere alla propria salvezza? Noi reputiamo vera, e retta questa dottrina, e siamo convinti che i principj, che ne formano la prova, sieno di tanta evidenza, che le declamazioni ed i sofismi non servano ad altro, che a farla maggiormente risplendere. Prego il lettore, che vi torni sopra, e gli mediti bene: io passerò a dilucidare qualche difficoltà.


Contro l'assolutismo e per la sovranità del popolo

(Libr. I, capo XVII)

§.1. Per compir l'opera con la stessa buona fede con la quale la principiai, esporrò gli argomenti che far si possono in contrario, e, lungi dall'estenuargli, procurerò di collocargli nella più luminosa comparsa, acciocchè il Lettore, confrontando con essi le risposte, si ponga in grado di rettamente decidere. E per maggior chiarezza li divideremo in due classi, nella prima delle quali chiameremo ad esame le ragioni di quegli, che confessano, conferirsi dal Popolo la Sovranità, e ciò non ostante pretendono, ch'egli non possa levarla a chi l'ha gia conferita; e nella seconda favelleremo dell'opinione di quegli altri, i quali insegnano, che la Sovranità viene da Dio, non dagli uomini.

§.2. Per ciò, ch'è degli argomenti del primo genere, io non trovo che altri abbia detto, nè che possa dirsi, più di quel che ne scrisse Obbes nel Libro de Cive al cap. 6. n. 20. Ivi egli comincia dal riflettere, che sebbene si concedesse, che ogni patto, siccome prende forza dalla volontà de' contraenti, così la perde per consenso de’ medesimi; e che però la Sovranità possa togliersi col consenso di tutti i sudditi; non di meno per diritto niun pericolo sovrasterebbe indi ai Sovrani. Imperciocchè (egli prosiegue) supponendosi che nel conferir ad un soggetto la Sovranità, ciascun Cittadino si fosse a ciascun Cittadino obbligato; se uno solo de' Cittadini non volesse che gli si levasse, non potrebbero tutti gli altri senza ingiuria far ciò che per patto obbligaronsi con quel Cittadino di non fare. Nè dee stimarsi, che mai accada, che tutti i Cittadini, senza eccettuarne pur uno, consentano contro la Sovranità. Onde, concedendosi, che la Sovranità si appoggi a questo patto solo, niun pericolo sovrasterebbe ai Sovrani di esserne spogliati per diritto.

§.3. Questa prima sicurezza data da Obbes a’ Principi malvagi è un debolissimo filo dipendente da un sol Cittadino, che non consenta con tutti gli altri; nel quale caso vuol egli dare ad intendere, non poter tutti gli altrî fare ciò che con quell'uno eransi obbligati per patto di non fare. Se la sua massima potesse prender radice, a quali stravaganze non porterebbe?
Applichiamola ad un esempio. Venti mila persone hanno eretto di comune consenso un gran magazzino, e vi hanno riposte le più preziose loro sostanze, obbligandosi ciascuno verso il Compagno di non ripigliarsi la sua porzione, se non col consenso di tutti, neppure eccettuandone uno. Dopo qualche tempo si dà la disgrazia, che vada a fuoco il magazzino. Diciannovemila novecento novantanove si accordano di salvar dalle fiamme le loro porzioni; uno solo dissente, e vuol che si persista nel primo patto.
Dimandiamo se quelli corrono jure, an injuria a sottrar dall'incendio tutto ciò che possono? Chi dicesse con serietà, che in buona coscienza non possono farlo, meriterebbe per tutta risposta di esser legato qual pazzo, o rinchiuso qual fiera, che di umano sangue si pasca.

§.4. Or la similitudine esprime al vivo il caso nostro. La Sovranità è il magazzino eretto da una gran Compagnia di uomini per depositarvi l'inestimabil tesoro de’ diritti naturali di ciascuno, col patto di non ripigliarsi alcuno la sua porzione, se non con un nuovo consenso di tutti. Il magazzino va a fuoco, soffiandovi impetuosamente un Principe divenuto tiranno: sono tutti d'accordo a porre in salvo il mal custodito deposito: vi si oppone uno solo: uno solo dice veto.
Tanta è la forza di questa parola, secondo Obbes, che tutti gli altri, per esempio dieci, dodici, venti milioni di uomini, non farebbero jure ciò, che con quell'uno si erano obbligati di non fare.

§.5. E se quell'uno solo, che osta, avesse interesse che il magazzino restasse incenerito, onde non venissero in chiaro i furti da lui fatti sui beni dei Compagni? Se quell'uno solo fosse collegato col tiranno? Se fosse l'occulto Consigliere dell'oppressione, il tacito Direttore delle macchine perniciose? In una parola, se il Principe fosse Nerone, e quell'uno dissenziente fosse Tigellino? Più: se quell'uno, che sta forte sul veto, se l'intendesse con qualche Potenza straniera, cui volesse vendere, e la sua Patria, e 'l suo Principe? L’Autore del codice della tirannia che direbbe? Ma io, col mostrare gli assurdi della sua massima, non ho risposto alla massima. Eccone adunque la confutazione. […]


Conclusione: l'unico Progetto utile alle presenti Circostanze è quello di fari rifiorire la Religione Cristiana

(Libro VI, capo XIV)

[...]

§.7. Il ho satisfatto al mio cuore: ho ubbidito alla voce della mia coscienza: ho detto la verità, quale l’ho conosciuta nella solitudine, in che vivo a me stesso. Ho renduto a Dio quel, ch’è di Dio; al Popolo quel ch’è del Popolo; ed ai Principi quel ch’è de’ Principi. E se ho dichiarata guerra ai nemici di Dio, del Popolo, e de’ Principi, ho imitato quei generosi campioni, i quali segnavano il loro nome sulle frecce, che nell’ostile Campo lanciavano. Lungi dal temere, provo nel terminar di questa Opera il piacere, che accompagna una buona azione.

§.8. E che deggio temere? Gli effetti della Intolleranza, e della Persecuzione, Ateistica, Massonica e Giansenista? O grandi Vescovi della Francia, degni successori degli antichi Martiri, e perché non avrò io coraggio di seguir le vostre orme? Sì, son pronto a seguirle, e sono anche tranquillo: non tocca di tremare se non a colpevoli.

FINE


 

Le Reliquie Spedaleriane

Libri ed altri oggetti relativi allo Spedalieri conservati nel real Collegio Capizzi (le Reliquie Spedaleriane)

Lettera di N. Spedalieri (1793)Inventario redatto nel 1886 da Ago­stino Attinà e Giuseppe Cimbali

1) Ritratto autografo dello Spedalieri donato da’ fratelli dr Arcangelo, Giuseppe ed Antonino Spedalieri.

2) Quattro lettere autografe, tre datate da Monreale, una da Roma. Le prime furono donate dal Rev. Vicario Di Bella e l'altra dagli eredi del Cardinale De Luca.

3) De’ Diritti dell'Uomo - Edizione prima di Assisi 1791; ristampa di Vene­zia 1797; ristampa di Milano 1848 (biblioteca scelta del Silvestri); ri­stam­pa 1884 di Roma (biblioteca Nova del Perino).

4) Analisi dell’Esame critico del signor Nicola Frèret sulle prove del Cristia­nesimo - edizione originale di Roma del 1778; seconda edizione di Assisi 1791; ristampa di Palermo 1831.

5) Confutazione del Gibon - Edizione originale di Roma del 1784; ristampa di Roma del 1827.

6) Ragionamento sull'influenza del cristianesimo nella società civile, edi­zione originale di Roma del 1779.

7) L'Arte di governare - Edizione eseguita sull'originale del 1779, Città di Castello, Lapi editore 1886.

8) Una lettera a Bodoni stampata in Roma nel 1885 da Giuseppe Cimbali per le per le nozze Drago – Vretto.

9) Tesi teologiche e Ragionamento recitato in Arcadia nel 1794 sulla vita campestre (copie manoscritte di Giuseppe Cimbali).

10) Lettera dell'Adriatico di Antono Bianchi sopra l'opera De’ Diritti del­l'Uomo, Roma 1792;

11) Il sistema del patto sociale sostenuto dall’Ab. Spedalieri, confutato dall’Ab. A. C. Idropolita - Assisi 1793;

12) Il Contratto Sociale discusso a mente de Sacri Canoni - Catania, 1852;

13) il testamento di Nicola Spedalieri (a stampa).

Bronte, 11 giugno 1886
Agostino Attinà
Giuseppe Cimbali

Il Testamento dell'abate Spedalieri

«È il giorno 20 novembre del 1795. Siamo in una casa di Via Borgo­vecchio in Trastevere, a terzo piano(1). Quivi Spedalieri, gravemente ammalato, trovasi in fin di vita. Circondato da un gran numero di testimoni ed assistito dal no­tajo, egli fa testa­mento. Notajo rogante è il signor G. Antonia­no ed ecco quello che costui scrisse quel giorno:

"Die vigesimo Novembris 1795
Personalmente costituito l'il­lustris­simo signor abate Ni­co­la Speda­lieri, figlio della buon'anima di Vin­cenzo da Bronte, dio­ce­si di Monreale, beneficiato della santa Ba­silica vaticana a me cognito, sano di mente, senso, vista, udito, benchè in­fer­mo di corpo, ha sta­bi­lito di prevenire il futuro caso di sua morte con testamen­taria disposizione come sopra e spon­tanea­mente ha testato e disposto come segue. Ha raccomandato l'anima al signor Iddio ed a tutta la Corte celeste.

Ed il corpo divenuto sarà cadavere ha ordinato che sia porta­to, esposto e sepolto alla sua chiesa par­rocchiale di S. Mi­chele e Magno in Borgo con il suf­fragio di messe nella somma di scudi dieci da farsi ce­lebrare in detta chiesa tumulante nel giorno del suo funerale in suffragio dell'anima sua, ed in quan­to alla pompa funebre si è riportato e si riporta all'arbitrio del­l'infrascritto suo esecutore testamen­tario.

Per ragion di legato ha lasciato al Reverendo Don Era­smo Spe­dalieri suo fratello, l'orologio di ripetizione e la piccola cornice con la madonna. "Item, per ragion di legato come sopra, ha lasciato a Mon­signor Martorelli l'orologio da tavolino, che tiene sopra il como­dino con tutti i suoi piccoli libri legati del­la libreria. "Item, per ragioni di legato, ha lasciato a Maria Caro­lina Ca­stellucci, povera ragazza nel conservatorio del­le perico­lanti scudi cento moneta per una sol volta, un matarazzo, una coperta e banchi con tavole da letto.

In tutti poi e singoli suoi beni tanto stabili, che mobili per suo erede universale ha istituito e nominato Ca­millo Passeri, suo servitore, a cui ha lasciato la sua eredità.

Esecutore finalmente di questa sua ultima volontà ha nominato l'Ill.mo signor Abate Nicola Maria Nicolai, con amplis­sime facoltà necessarie ed opportune. E questo ha dichiarato essere il suo ultimo testamen­to, cas­sando ed annullando qualunque altro testa­mento.

Actum Romae, domi solitae abitationis D. D. Testatoris, positae in Burgo veteri.” (…)  Sei giorni dopo di aver fatto testamento, a soli cinquanta­cinque anni, Spedalieri moriva, (…)»

(1) Nello Stato delle anime del 1795 esistente nell'Archi­vio della Basilica vaticana, quanto all'abitazione di Speda­lieri, si legge: «Borgo Vecchio, Casa appresso (sesta). R° Sig. D. Ni­cola Spedalieri da Sicilia di anni 52, Famiglia 100. Terzo pia­no. Beneficiato in S. Pietro. Camillo Passeri romano, Cameriere, di anni 24.»

Da ciò risulta, che Spedalieri abitava in quella casa di Via Bor­go Vecchio, il cui portone è ora segnato col numero 16. (Giuseppe Cimbali, “Nicola Spedalieri, Pubblicista del secolo XVIII”, Cit­tà di Castello, Tipografia dello Stab. S. Lapi, 1888)


Uomini illustri di Bronte

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Nicola Spedalieri          La statua a Roma e la tomba