per qualsiasi nostro diritto o causa, tutto questo spetti e con tutti i diritti, ragioni, leggi, territori, monti, colline, valli, cortili, piazze, selve, saline, campi, divisioni, pascoli, uliveti, terraggi, vigne, boschi, terreni coltivati e incolti, cave di pietra, giardini, mulini, acque, canali, cascate, riserve di caccia e di pesca, miniere e pertinenze di ogni genere, usi e patrimoni dovuti solitamente al predetto comune o terra o spettanti per diritto e in qualsiasi modo pertinenti; in particolar modo concediamo tutto questo con tutti gli altri diritti, immunità, esenzioni e grazie con cui il suddetto nostro predecessore Ferdinando il Cattolico concesse e diede all’ospedale grande di Palermo il comune o terra e con ogni giurisdizione civile e criminale, incluse la possibilità di comminare la pena di morte e con la facoltà di creare e istituire gli officiali allo stesso modo con cui usano crearli e istituirli gli altri baroni che possiedono feudi abitati. Diamo questa giurisdizione spontaneamente, coscientemente e in quanto è necessario la confermiamo deliberatamente: anzi in segno di particolare benevolenza concediamo ed elargiamo in perpetuo all’illustre Orazio Nelson e ai suoi eredi, discendenti legittimi della sua persona, il mero e misto imperio e il diritto di vita e di morte sugli abitanti della terra e del comune di Bronte. Pertanto separiamo ed esentiamo il comune e la terra di Bronte e tutto il suo distretto da ogni altra giurisdizione ad eccezione della nostra suprema potestà: tuttavia riserviamo alla nostra curia l’appello delle cause civili e criminali, secondo gli usi, la consuetudini e le leggi di questo Regno di Sicilia. Inoltre, per accrescere ancor più i segni della nostra benevolenza verso la persona del predetto illustre Orazio Nelson, così come desideriamo onorare ed innalzare a maggiore dignità e gloria e contribuire allo sviluppo della terra e del comune di Bronte con tutti i suoi diritti e pertinenze, in piena coscienza e in forza della nostra piena potestà, lo eleviamo a Ducato e di nuovo costituiamo ed eleviamo a Ducato la stessa terra e Comune di Bronte con tutte le dignità, i privilegi, le prerogative, diritti e le giurisdizioni che la stessa dignità del Ducato gode e possiede. Doniamo questa terra, o comune eretto in Ducato, come feudo onorifico, all’illustre Orazio Nelson a titolo grazioso, in modo che egli stesso, i suoi eredi, discendenti legittimi della sua persona o chiunque egli stesso indicherà, come sarà specificato in seguito, possano essere chiamati per sempre, e da tutti siano trattati e ritenuti, sia nei parlamenti di questo Regno sia in qualsiasi altra riunione, come Duchi del Comune di Bronte. Nello stesso Ducato, comune o terra di Bronte, come si deduce dalle suddette nostre concessioni, i suoi eredi vivranno secondo il diritto dei franchi, e cioè, nella successione il primogenito deve essere preferito ai fratelli minori e il maschio alle femmine. E per dare una testimonianza più grande di stima, scientemente e nella pienezza della nostra regia potestà, concediamo ed impartiamo che egli, sia che abbia sia che non abbia eredi discendenti legittimi della sua persona, possa nominare una persona all’interno o al di fuori della sua parentela, in linea diretta o trasversale, alla quale noi daremo ugualmente l’investitura, a norma delle leggi e dei capitoli di questo Regno di Sicilia, osservando quanto alle successioni le norme stabilite dalle leggi dei franchi. Inoltre vogliamo e comandiamo espressamente che lo stesso Duca Orazio Nelson, gli eredi e i suoi successori, secondo quanto abbiamo già detto, riconoscano il predetto Ducato di Bronte come feudo in capite da parte della nostra Regia Curia, siano tenuti al servizio militare in nostro favore e siano obbligati a pagare le tasse in proporzione al reddito e ai proventi del Ducato, secondo gli usi e la consuetudine di questo nostro Regno di Sicilia. Lo stesso illustre Duca Orazio Nelson in nostra presenza, per sé e per i suoi eredi e successori, offrì spontaneamente questo servizio a noi e ai nostri eredi e successori, dopo aver prestato il dovuto giuramento di fedeltà e di omaggio nelle nostre mani, pronunziandolo a voce secondo la forma delle sacre costituzioni imperiali e dei capitoli di questo Regno di Sicilia. Concediamo tutto questo a condizione che restino sempre salve e intatte le costituzioni e i capitoli di questo Regno, soprattutto quelli del serenissimo re Giacomo e degli altri nostri predecessori riservando anche il diritto di raccogliere legna (diritto che escludiamo dalla presente nostra concessione), che eventualmente è in vigore nelle proprietà del detto feudo, nelle nuove miniere, nelle terre pubbliche, nelle foreste, nelle antiche difese, che si trovano nel nostro Regio Demanio; esso in quanto spettante al nostro antico Demanio vogliamo che rimanga riservato allo stesso. A futura memoria di questa nostra concessione e di questa grazia, perché rimangano sempre in vigore, abbiamo ordinato di scrivere questo privilegio, che è sottoscritto con la nostra firma, rafforzato con il nostro sigillo e rivisto dall’illustre Tommaso Firrao, Principe dei Latini, nostro Consigliere di Stato e Segretario. Dato a Palermo il 10 ottobre dell’anno 1799 dalla natività del Signore, quarantesimo del nostro Regno, Ferdinando e Tommaso Firrao.» |